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Valutazione del rischio elettrico

La valutazione del rischio elettrico per i lavoratori è basata sull’individuazione del rischio residuo e sulla sua ulteriore riduzione mediante l’applicazione di misure idonee. Non può, pertanto, risolversi in una semplice valutazione della conformità degli impianti elettrici alla normativa tecnica applicabile; piuttosto, la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge deve essere considerata un prerequisitoper la valutazione del rischio.

Si riportano quindi le definizioni principale e di nostro interesse della CEI 11-27 (relativa ad impianti elettrici):

3.1.4 Pericolo elettrico

Fonte di possibile infortunio in presenza di energia elettrica in un impianto elettrico.

3.1.5 Rischio elettrico

Rischio di infortunio dovuto a un impianto elettrico.

3.1.6 Infortunio elettrico

Morte o lesione a persone causate da shock elettrico, da ustione elettrica, da arco elettrico, o da incendio o esplosione originati da energia elettrica a seguito di qualsiasi operazione di esercizio o di lavoro su un impianto elettrico.

Le norme CEI

Ruolo fondamentale per la Valutazione del rischio elettrico rivestono le norme tecniche CEI, infatti, si riporta la Legge 1° marzo 1968 n. 186 sulla regola dell’arte:

Art. 1

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.

Art. 2

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte. La presente legge, munita dei sigilli dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto d’obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Obbligo di valutazione del rischio elettrico

L’art. 80, D.Lgs. 81/08, modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ha introdotto l’esplicito obbligo a carico del Datore di Lavoro di effettuare la valutazione del rischio elettrico al quale sono esposti i lavoratori.

Il D.Lgs. 81/08 ha portato in primo piano la problematica dei rischi connessi con gli impianti elettrici rilevando, di fatto, che non è sufficiente garantire la “conformità” degli stessi alla regola tecnica, ma è necessario un approfondimento ulteriore per l’individuazione e la corretta applicazione di tutte le misure di sicurezza necessarie a controllare i rischi residui presenti in impianti e in apparecchiature “a norma”.

Art. 80, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;

b) contatti elettrici indiretti;

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta ed indiretta;

f) sovratensioni;

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Definizione aree omogenee rischio elettrico

Ai fini della valutazione le aree aziendali devono essere divise per aree omogenee per il rischio elettrico

È necessario sottolineare che le aree omogenee di rischio elettrico sono caratterizzate non solo dalle proprie caratteristiche costruttive e architettoniche, ma anche dalle attività lavorative svolte o che verranno svolte al loro interno, pertanto, come previsto dall’art. 29, D.Lgs. 81/08, a ogni modifica organizzativa o del ciclo produttivo sarà necessaria una rivalutazione del rischio finalizzata a identificare la corretta classificazione del luogo dal punto di vista elettrico e l’effettiva conformità degli impianti in relazione all’ambiente di installazione.

Matrice per la stima del rischio elettrico

Per la Valutazione del rischio elettrico (sul rischio residuo) è possibile adottare una matrice di stima del rischio, con relativi livelli di accettabilità, ad esempio:

Rischio molto Basso (RMB)= accettabile, nessuna misura necessaria per la riduzione del rischio

Rischio basso (RB) = accettabile, nessuna misura necessaria per la riduzione del rischio

Rischio medio (RM)= accettabile, verifica implementazione ulteriori misure per la riduzione del rischio

Rischio alto (RA)= non accettabile, necessarie misure per la riduzione del rischio

Rischio molto (RMA) = non accettabile, necessarie misure urgenti per la riduzione del rischio

RZ Solution offre tale servizio ai propri clienti: a seguito di un accurato sopralluogo in campo, sia per visionare gli impianti, sia per analizzare gli aspetti procedurali ed organizzativi per la gestione di tale rischio, viene prodotto il documento di valutazione del rischio elettrico di stabilimento, in accordo all’art.80 del D.Lgs.81/08, con relativa minuta di adeguamento in caso di non conformità o aspetti di miglioramento.

Per ogni Vs. necessità non esitate a contattarci!