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Ispezioni regolari apparecchi sollevamento

Il datore di lavoro, deve sottoporre le attrezzature di lavoro a controllo periodici, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida.

In particolare il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. (Art. 71 – c. 11)

I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma 11 devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.

La UNI ISO 9927-1 è una delle norme di riferimento (generale) per le ispezioni regolari di apparecchi di sollevamento.

La UNI ISO 9927-1 specifica i requisiti generali per le ispezioni da effettuare su gru come definito nella norma ISO 4306-1. Requisiti aggiuntivi per particolari tipi di gru devono essere coperti da parti specifiche pertinenti della ISO 9927.

Vediamo nello specifico cosa indica il D.Lgs. 81/08

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro

….

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

….

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

….

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

….

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. (11) Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. (2)(14)

12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio (19) e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. (8)(9)(18)

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(12)(13)(15)(16)(17)(21)

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (10)

Passando invece alla ISO 9927-1, vediamo alcuni aspetti saglienti in particolare l’annesso A ove viene indicata una possibile check-list per i controlli:

ISO 9927-1:2013 Cranes -Inspections – Part 1: General

1 Scope

This International Standard specifies the general requirements for inspections to be carried out on cranes as defined in ISO 4306-1. Additional requirements for particular types of cranes are intended to be covered by relevant specific parts of ISO 9927.

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5 Inspections

5.1 General

All inspections shall be carried out by a competent person (see Annex D) according to the instructions. Inspections shall be carried out at a frequency to enable the crane to be kept in a safe and satisfactory condition.

Inspections shall be carried out in conformance with the ISO 9927 series of standards, and instructions written in accordance with this International Standard. Any such work shall be noted in the records.

The results of all inspections shall be recorded and the records maintained in accordance with Clause 10.

Where deleterious conditions are observed, they shall be rectified. All safety-related issues shall be resolved prior to the use of the crane.

The following inspections are applicable.

NOTE These are general requirements.

For additional requirements for a particular type of crane, refer to the relevant specific part of ISO 9927 and the applicable product standard.

a) Daily inspection — required for all cranes.

b) Frequent inspection — required for all cranes.

c) Periodic inspections — required for all cranes.

d) Enhanced periodic inspection (optional).

e) Exceptional inspection.

f) Major inspection — required for those cranes not subject to an enhanced periodic inspection regime (see 5.6.1).

A competent person shall either implement an enhanced periodic inspection after the first five years of service or continue with periodic inspections, followed by a major inspection by the end of the design life.

Regardless of the option chosen, all critical components shall have been inspected by the end of the design life.

The intent of the inspections is to ensure the continued safe use of the crane.

As cranes remain in service it is essential to ensure that the critical components are inspected and the necessary maintenance is carried out.

This becomes important after five years of service and should be completed by the end of the design life.

NOTE 1 Annex B provides flow charts to guide the sequence of inspections outlined above. NOTE 2 Testing is considered a subset of inspection (see 3.3).

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6 Methods of inspection

6.1 Visual examination

Visual examinations shall be carried out on every part of the crane in order to detect any abnormalities or deviations from the normal conditions, by means of visual checks, e.g. a hammering test, and measurements. Generally, the visual examination is to be carried out without dismantling. However, dismantling shall be performed where it is necessitated by the crane condition.

6.2 Non-destructive test

Depending on the result of visual examination, non-destructive tests (e.g. penetrant testing, ultrasonic testing, magnetic particle testing, radiographic testing, acoustic emission testing) may be carried out.

6.3 Functional test

The functions of controls, switches and indicators shall be checked. The measurement of the electrical and/or hydraulic system shall be carried out if necessary. Functional tests shall be carried out for the following limiting and indicating devices in order to ensure that they are functioning and calibrated correctly for safe operation:

a) rated capacity limiters and indicators;

b) motion limiters and indicators;

c) performance limiters and indicators.

6.4 No-load test

No-load tests shall be carried out for all crane motions, (e.g. hoisting, travelling, traversing, slewing and luffing) at the rated speeds and without lifting loads, in order to check for any abnormalities and/or defects.

6.5 Load test

Load tests shall be carried out on basic crane motions, such as hoisting, travelling, traversing and slewing, while suspending a test load (where permitted), in order to check for any abnormalities and/or defects. The test load should not exceed the rated capacity. Where systematic load testing is applied, the frequency of load testing shall be in accordance with the legislation of the location where the crane is being used.

NOTE Depending upon national legislative requirements, it may also be necessary to increase the test load beyond the rated capacity.

6.6 Static, dynamic and stability tests Static, dynamic and stability tests shall be performed in accordance with ISO 4310.

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Annex A (informative)

Checklist to determine suitability of user organization instructions

A.1 General

Annex A sets out a checklist for assessing the adequacy of the instructions available for the crane (see 4.2).

A.2 Application

The checklist shall be applied to each model type. Where an item can be confirmed as adequate, the reference section in the table shall be completed noting the reference clause or section(s) contained in the instructions. Where the item cannot be confirmed as adequate, the matter shall be referred to the manufacturer or competent person for assessment and preparation of supplementary instruction.

Where some items contained in the checklist cannot be adequately addressed, the crane shall be subject to the appropriate series of inspections specified in Clause 5.